Con la successione si trasferiscono agli eredi i rapporti giuridici di carattere patrimoniale, cioè tutti quei rapporti che possono essere oggetto di valutazione economica. Il complesso delle norme che disciplinano la materia successoria è volto a definire chi siano le persone che subentrano in questi rapporti e garantire che comunque, sempre, possa essere individuato un erede. Non si trasferiscono invece agli eredi i rapporti giuridici di carattere personale, i quali si estinguono con la morte del titolare.
Vi sono varie tipologie di successioni, che potete trovare descritte con precisione nelle definizioni a seguire.
Chi può fare testamento?
L’art. 591 del codice civile stabilisce che possano disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
La legge stabilisce che siano incapaci di fare testamento:
i minorenni – cioè coloro che non hanno ancora 18 anni di età;
gli interdetti – gli infermi mentali che risultano destinatari di una sentenza di interdizione; gli incapaci di intendere e di volere: questa incapacità naturale può essere permanente o transitoria (es. stato di ubriachezza, stato passionale) L’invalidità del testamento si ha solo se si prova che nel momento preciso di redazione del testamento la persona era incapace. Il testamento redatto da una persona incapace può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse; il testamento è però efficace finché non viene dichiarato l’annullamento.
Come e quando impugnare un testamento.
Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità. L’azione di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente, citando tutti gli altri eredi e legatari. L’azione di impugnazione può essere promossa per due tipi di invalidità: la nullità e l’annullabilità. Un testamento è da ritenersi nullo quando contiene gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge.
Nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l’autografia (nel caso in cui il testamento non sia interamente scritto di pugno dal testatore) e la mancanza della sottoscrizione.
Un testamento è considerato annullabile in caso di incapacità d’intendere e di volere del testatore o per minori difetti di forma del testamento,come per esempio la mancanza della data. L’azione di impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l’azione di annullamento va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all’eredità stessa. La nullità di un testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore. Impugnare un testamento per violenza, dolo o errore
La volontà gioca un ruolo fondamentale nel testamento, in quanto produrrà i suoi effetti solo dopo la morte del testatore.
E’ quindi nullo il testamento che sia frutto di un vizio di volontà; tale vizio può nascere da violenza, dolo o errore.
L’azione di impugnazione per violenza, dolo o errore può essere promossa da chiunque vi abbia interesse.
Caratteristiche del testatmento.
L’art. 587 del codice civile definisce così il testamento: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Il testamento rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. Sono quindi prerogative essenziali del fare testamento, garantite dalla legge, la libertà e la revocabilità. La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio. La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano:
- i “patti successori” (ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o legata a disposizioni successorie di altri è nulla);
- il ”testamento congiunto” (atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo);
- il “testamento reciproco” (atto unico con il quale due persone dispongono dei propri beni in modo simmetrico, ovvero uno a favore dell’altro).
Il testamento può essere revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione:nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca e ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla. Il testamento è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante.
Tipi di testamento.
Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali:
IL TESTAMENTO OLOGRAFO: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.
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IL TESTAMENTO PUBBLICO: prevede la presenza di un Notaio. Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate.
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IL TESTAMENTO SEGRETO: è un tipo di disposizione poco frequente. Si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.
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I TESTAMENTI SPECIALI: sono testamenti ai quali si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. I testamenti speciali prevedono una semplificazione delle formalità ma la loro validità è limitata.
Pubblicazione di un testamento olografo.
Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, è obbligato, per legge, a consegnarlo ad un Notaio, chiedendone la pubblicazione, non appena venga a conoscenza della morte del testatore. Con la pubblicazione, il contenuto del testamento olografo viene portato a conoscenza di tutti gli interessati. L’occultamento di un testamento olografo costituisce reato.Il Notaio al quale viene consegnato il testamento olografo, ricevuto l’estratto per riassunto dell’atto di morte del testatore, alla presenza di due testimoni procede alla redazione di un verbale, detto “verbale di pubblicazione di testamento olografo”, nel quale il documento viene descritto e ne viene trascritto il contenuto. Il testamento originale viene allegato al verbale.
Il Notaio che ha provveduto alla pubblicazione è tenuto a comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio e la residenza.
Il verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal Notaio. Al verbale di pubblicazione vengono allegati la scheda testamentaria e l’estratto per riassunto dell’atto di morte.
Il Notaio deve poi inviare una copia del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l`autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Nominare un esecutore testamentario.
La nomina di esecutore può essere effettuata solo nel testamento (art. 700 c.c.). Infatti il testatore può indicare nel testamento stesso il nominativo di uno o più esecutori testamentari eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o legatari.
Il testatore nel testamento può autorizzare l’esecutore a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.
L’esecutore testamentario non deve essere necessariamente un professionista o un conoscitore della materia successoria, ma sicuramente deve essere persona di fiducia del testatore.
La designazione ad esecutore testamentario deve essere accettata con una dichiarazione espressa presso il Tribunale competente (art. 702 c.c.). La dichiarazione di accettazione della carica non può essere sottoposta a termine o a condizione.
La carica di esecutore testamentario ha la durata di un anno salvo proroga di un altro anno.
L’attività dell’esecutore testamentario è libera, personale, gratuita.
Libera in quanto l’esecutore può rifiutare la nomina mediante dichiarazione di rinuncia in Tribunale. Personale in quanto, in caso di morte dell’esecutore, le sue funzioni non sono trasmissibili ad altri. Gratuita in quanto all’esecutore non spetta alcun compenso salvo che sia espressamente previsto nel testamento ( art. 711 c.c.). In ogni caso sono a carico dell’eredità le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio ( art.712 c.c.)
Come revocare un testamento.
Un testamento è sempre modificabile o revocabile da parte del proprio autore;
si dice infatti che “il testamento è un atto illimitatamente revocabile”.
A tutela della completa libertà del testatore, il legislatore ha stabilito che non si possa in alcun modo rinunciare o limitare tale facoltà, ed ha quindi sancito che ogni clausola o condizione posta alla revocabilità di un testamento, è nulla.E’ possibile revocare o modificare un testamento in maniera esplicita o in maniera implicita:
se con un successivo testamento il testatore dichiara di voler revocare uno o più testamenti precedenti, si ha la revoca esplicita;
se invece un testamento successivo contiene disposizioni incompatibili con altre espresse in un testamento precedente, si ha una revoca implicita.
La revoca esplicita deve essere espressa nella forma di testamento; è possibile revocare un testamento pubblico con un testamento olografo e viceversa.